L'iter/Modifiche successive

Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo (impresa di riferimento), nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del Registro delle Imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete a tutti gli altri uffici del Registro delle Imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica.
Le altre imprese partecipanti non sono tenute a effettuare alcuna comunicazione presso l’ufficio Registro Imprese ove sono iscritte.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, ha stabilito che a fini operativi il contratto di rete può richiedere l’attribuzione del codice fiscale.

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