Le imprese partecipanti al contratto di rete possono decidere di istituire un nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta rete soggetto.
La rete soggetto è:
- un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive
- un soggetto altro e ulteriore rispetto alle imprese partecipanti
- un soggetto tributario (vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013)
- assoggettabile alla procedura fallimentare
- un ente cui può far capo la responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001)
Alla rete soggetto è negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale
(ex Legge n. 122/2010).
La rete soggetto deve:
- esser dotata di fondo patrimoniale comune
- istituire un organo comune che agirà come rappresentante della rete
- richiedere un autonomo numero di partiva IVA
- adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti d’imposta,
applicazione di regimi speciali quali ad es. quello sulle società di comodo, ecc.)
- tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario,
registro dei beni ammortizzabili, bilancio)