Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi
contributi. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile.
Per le reti soggetto, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.