La legge/Rete con soggettività giuridica

Le imprese partecipanti al contratto di rete possono decidere di istituire un nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta rete soggetto.

La rete soggetto è:
  • un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive
  • un soggetto altro e ulteriore rispetto alle imprese partecipanti
  • un soggetto tributario (vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013)
  • assoggettabile alla procedura fallimentare
  • un ente cui può far capo la responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001)

Alla rete soggetto è negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale
(ex Legge n. 122/2010).

La rete soggetto deve:
  • esser dotata di fondo patrimoniale comune
  • istituire un organo comune che agirà come rappresentante della rete
  • richiedere un autonomo numero di partiva IVA
  • adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti d’imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quello sulle società di comodo, ecc.)
  • tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio)

la legge

Le imprese partecipanti alla rete soggetto

  • sono "socie" della rete in quanto il loro
    apporto è trattato come
    un conferimento
  • la loro partecipazione ha un "valore
    fiscale" in grado di rilevare in ipotesi
    di scioglimento del vincolo
  • non possono beneficiare
    dell’agevolazione fiscale
    (ex Legge n. 122/2010)
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