La legge/Organo comune


L’organo comune

è formato da
un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale.

Ha mandato per l’esecuzione del contratto, o di una o più parti di esso.

Può essere coadiuvato da

  • soggetti esterni alla rete
  • singole imprese partecipanti per lo svolgimento di attività specifiche
  • specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia dai partecipanti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti

Salvo diversamente disposto nel contratto ha potere di rappresentanza per:

  • programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni
  • interventi di garanzia per l’accesso al credito
  • sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento
  • utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza

I contraenti possono conferire all’organo comune ulteriori poteri di rappresentanza.

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