Contratti di rete
Le imprese che collaborano per innovare e competere sul mercato

Il contratto
Cos’è
Chi può partecipare
Cosa si può fare
Quali sono i vantaggi
Come gestire la rete
  • 1/5

    Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

  • 2/5
    Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese
    senza limitazioni
    relative a:

    forma giuridica

    società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.

    dimensione

    grandi, medie e piccole imprese.

    numero di imprese

    devono essere almeno due.

    luogo

    possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia.

    attività

    possono essere operanti in settori diversi.

  • 3/5

    Nello schema normativo è previsto che le parti prima predispongano un programma di rete - ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività - e poi diano esecuzione concreta alle attività previste nel programma.

    Tali attività possono essere di tre tipi:

    collaborazione

    tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese

    scambio

    tra le parti di informazioni
    o di prestazioni di qualsiasi natura
    (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica)

    esercizio in comune

    tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese

  • 4/5
    Aggregarsi e costituire una rete d’impresa consente di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano.

    Attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può infatti conseguire un accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti.
    La sinergia tra imprese in rete consente di:
    • divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
    • ampliare l’offerta
    • dividere i costi
    • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto
    • godere di agevolazioni fiscali
    • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici
    • impiegare il distacco del personale tra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete
    • assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete
  • 5/5
    Il contratto di rete
    formalizza i rapporti
    di collaborazione
    e condivisione
    tra le imprese
    partecipanti in modo
    da definire chiaramente
    l’impegno, l’investimento
    e il tipo di legame da adottare.
    In particolare:

    fondo patrimoniale comune

    Le regole di gestione dell’eventuale fondo patrimoniale comune e la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare.

    assunzione di decisioni

    Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all’eventuale organo comune; possono prevedere:

    • maggioranza semplice
    • maggioranze qualificate,
      eventualmente solo per alcune materie
    • unanimità dei partecipanti su tutte,
      o anche su alcune decisioni

    modalità

    Come realizzare lo scopo comune e come misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva. Quali sono i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante.

    organo comune

    L’eventuale istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, le regole relative alla sua sostituzione.

    durata, adesione e recesso

    La durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.


La legge
La legge
Tipologie
di contratto
Forma dell’atto
Contenuto
del contratto
Fondo
patrimoniale
Organo
comune
Rete con
soggettività giuridica
  • 1/7
    la legge



    Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

    A tal fine gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa.

    la legge

    DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
    • Decreto legge 5/2009 convertito
      in legge 33/2009 e modificato
      con legge 99/2009
    • Decreto legge 78/2010 convertito
      in legge 122/2010
    • Decreto legge 83/2012 convertito
      in legge 134/2012
    • Decreto legge 179/2012 convertito
      in legge 221/2012
    • Legge 154/2016
  • 2/7

    La normativa prevede e disciplina la rete sotto forma di strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori.

    La rete nasce come strumento meramente contrattuale. Qualora le parti contraenti vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita rete soggetto, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta rete contratto.

  • 3/7

    Il contratto di rete deve essere redatto in una delle seguenti forme:

    atto pubblico

    scrittura privata autenticata

    atto firmato digitalmente

    a norma degli articoli 24 o 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso al Registro delle Imprese attraverso il modello standard tipizzato ai sensi del d.m. n. 122 del 10 Aprile 2014

  • 4/7

    L’atto deve indicare

    • le imprese partecipanti per originaria sottoscrizione o per adesione successiva
    • gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi
    • il programma di rete con l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune
    • la durata del contratto
    • le modalità di adesione di altri imprenditori
    • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune

    Sono elementi facoltativi:

    • l’organo comune ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto
    • il fondo patrimoniale e di conseguenza anche
      • la denominazione della rete
      • la sede della rete
      • la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo
    • le cause di recesso anticipato
    • la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica
  • 5/7

    Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile.
    Per le reti soggetto, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del
    Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

  • 6/7

    L’organo comune

    è formato da
    un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale.

    Ha mandato per l’esecuzione del contratto, o di una o più parti di esso.

    Può essere coadiuvato da

    • soggetti esterni alla rete
    • singole imprese partecipanti per lo svolgimento di attività specifiche
    • specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia dai partecipanti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti

    Salvo diversamente disposto nel contratto ha potere di rappresentanza per:

    • programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni
    • interventi di garanzia per l’accesso al credito
    • sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento
    • utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza
    • I contraenti possono conferire all’organo comune ulteriori poteri di rappresentanza.

  • 7/7

    Le imprese partecipanti al contratto di rete possono decidere di istituire un nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta rete soggetto.

    La rete soggetto è:
    • un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive
    • un soggetto altro e ulteriore rispetto alle imprese partecipanti
    • un soggetto tributario (vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013)
    • assoggettabile alla procedura fallimentare
    • un ente cui può far capo la responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001)

    Alla rete soggetto è negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale
    (ex Legge n. 122/2010).

    La rete soggetto deve:
    • esser dotata di fondo patrimoniale comune
    • istituire un organo comune che agirà come rappresentante della rete
    • richiedere un autonomo numero di partiva IVA
    • adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti d’imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quello sulle società di comodo, ecc.)
    • tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio)

    la legge

    Le imprese partecipanti alla rete
    soggetto

    • sono "socie" della rete in quanto il
      loro apporto è trattato come
      un conferimento
    • la loro partecipazione ha un "valore
      fiscale" in grado di rilevare in ipotesi
      di scioglimento del vincolo
    • non possono beneficiare
      dell’agevolazione fiscale
      (ex Legge n. 122/2010)

L’iter
Stipula
del contratto
Registrazione
dell’atto
Iscrizione al
Registro Imprese
Modifiche
successive
Deposito della situazione
patrimoniale
Rete con
soggettività giuridica
  • 1/6

    La legge precisa che il contratto di rete deve essere stipulato da più imprenditori.

    Per la forma del contratto la norma stabilisce che è possibile scegliere tra:

    redazione per atto pubblico

    richiede l’intervento di un notaio che redige l’atto (come per gli atti costitutivi delle società di capitali).

    scrittura privata autenticata

    richiede la presenza di un notaio ma solo per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti.

    atto sottoscritto con la firma elettronica

    a norma degli articoli 24 o 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso al Registro Imprese attraverso il modello standard tipizzato ai sensi del d.m. n. 122 del 10 Aprile 2014.

  • 2/6

    Una volta stipulato il contratto, si procede alla registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate.
    Nella ricevuta sono riportati gli estremi di registrazione.
    Il numero di registrazione e il numero di repertorio del contratto costituiscono gli estremi identificativi del contratto di rete privo di soggettività giuridica ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese.

  • 3/6

    Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti i sottoscrittori originari.

    Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, è necessario identificare un’unica impresa di riferimento per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.
    Il concetto di impresa di riferimento non coincide necessariamente con l’eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente un’identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere nel Registro delle Imprese. L’impresa di riferimento può essere cambiata, senza alcun vincolo, assegnando questo ruolo ad altra impresa partecipante al contratto di rete tramite comunicazione all’ufficio del Registro delle Imprese.

  • 4/6

    Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo (impresa di riferimento), nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del Registro delle Imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete a tutti gli altri uffici del Registro delle Imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica.
    Le altre imprese partecipanti non sono tenute a effettuare alcuna comunicazione presso l’ufficio Registro Imprese ove sono iscritte.

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, ha stabilito che a fini operativi il contratto di rete può richiedere l’attribuzione del codice fiscale.

  • 5/6

    In caso di rete con soggettività giuridica, l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

  • 6/6

    Si segnalano, rispetto alla rete contratto, le seguenti differenze:

    ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

    La rete acquisisce soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

    MODIFICHE SUCCESSIVE

    Le modifiche alla rete soggetto sono redatte e depositate dal soggetto giuridico che rappresenta la rete (organo comune) nella posizione del Registro Imprese presso cui è iscritta e ha sede la rete, seguendo le procedure di comunicazione previste per le società di capitali/consorzi.

    DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

    La pratica di deposito della situazione patrimoniale deve essere presentata dal soggetto giuridico che rappresenta la rete, nella posizione del Registro Imprese presso cui è iscritto e ha sede.


Gli strumenti/rete soggetto
Cos’è
Iscrizione
Modifica
Deposito della situazione
patrimoniale
  • 1/4

    Contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

  • 2/4

    L’iscrizione di una rete soggetto alla sezione ordinaria del Registro Imprese, in quanto contratto di rete che acquista soggettività giuridica, deve essere predisposta e inoltrata dal notaio tramite una Comunicazione Unica all’ufficio Registro Imprese ove ha sede.
    Per compilare e inviare la pratica è possibile utilizzare DIRE o altre soluzioni di mercato

  • 3/4

    Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate dal notaio o dal legale rappresentante del soggetto giuridico che rappresenta il contratto nella posizione del Registro Imprese presso cui è iscritta e ha sede la rete, seguendo le procedure di comunicazione previste per le società di capitali/consorzi.

    Quando la modifica coinvolge:

    dati costituitivi
    utilizzare il software DIRE o altre soluzioni di mercato, come per l’iscrizione

    attività, unità locali, persone con carica o qualifica, imprese partecipanti, ecc.
    utilizzare il software DIRE o altre soluzioni di mercato
    (per maggiori informazioni consultare strumenti per la comunicazione unica su registroimprese.it).

  • 4/4

    La pratica di deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete dotato di soggettività giuridica deve essere presentata dal soggetto giuridico che rappresenta il contratto nella posizione del Registro Imprese presso cui è iscritta e ha sede la rete.
    Per compilare la situazione patrimoniale utlizzare il software DIRE o altre soluzioni di mercato.


Gli strumenti/rete contratto
Cos’è
Iscrizione
Modifica
  • 1/3

    Contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti. Il contratto può avere anche un fondo patrimoniale comune e un organo comune. È soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante.

    Il contratto può essere costituito e modificato attraverso il modello "standard" con software disponibili sul mercato, oppure con il servizio "base" Contratti di Rete realizzato da InfoCamere che consente di predisporre per via telematica un contratto di rete in modo semplice e guidato, secondo i dettami della normativa vigente.

  • 2/3

    Per iscrivere una rete contratto al Registro Imprese, cioè un contratto di rete che non acquista soggettività giuridica, ogni impresa partecipante deve compilare e inviare una pratica di comunicazione unica all’ufficio del Registro delle Imprese ove ha sede.
    Per compilare e inviare la pratica è possibile utilizzare DIRE o altre soluzioni di mercato.

  • 3/3

    Le modifiche al contratto di rete sono comunicate al Registro Imprese solo dall’impresa di riferimento tramite una Comunicazione Unica.
    Per compilare e inviare la pratica è possibile utilizzare DIRE o altre soluzioni di mercato.


Le statistiche
Le statistiche
48.186
9.099
Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione.
REGIONE
N° IMPRESE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Dati aggiornati al 03 aprile 2024
Scarica l’elenco
1.508
467
999
3.645
2.739
2.446
10.811
1.189
5.159
1.418
132
2.570
2.625
1.193
1.775
3.339
803
1.164
162
4.042
Contratti di rete
Le imprese che collaborano
per innovare e competere sul mercato

Il contratto
Cos'è
Chi può partecipare
Cosa si può fare
Quali sono i vantaggi
Come gestire la rete

La legge
La legge
Tipologie di contratto
Forma dell 'atto
Contenuto del contratto
Fondo patrimoniale
Organo comune
Rete con soggettività giuridica

L'iter
Stipula del contratto
Registrazione dell 'atto
Iscrizione al Registro Imprese
Modifiche successive
Deposito della situazione patrimoniale
Rete con soggettività giuridica

Gli strumenti
Rete contratto
Rete soggetto

Le statistiche