Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.
senza limitazioni
relative a:
forma giuridica
società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.
dimensione
grandi, medie e piccole imprese.
numero di imprese
devono essere almeno due.
luogo
possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia.
attività
possono essere operanti in settori diversi.
Nello schema normativo è previsto che le parti prima predispongano un programma di rete - ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività - e poi diano esecuzione concreta alle attività previste nel programma.
Tali attività possono essere di tre tipi:
collaborazione
tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese
scambio
tra le parti di informazioni
o di prestazioni di qualsiasi natura
(industriale, commerciale, tecnica e tecnologica)
esercizio in comune
tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese
Attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può infatti conseguire un accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti.
- divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
- ampliare l’offerta
- dividere i costi
- accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto
- godere di agevolazioni fiscali
- partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici
- impiegare il distacco del personale tra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete
- assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete
formalizza i rapporti
di collaborazione
e condivisione tra le imprese
partecipanti in modo
da definire chiaramente
l’impegno, l’investimento
e il tipo di legame da adottare.
In particolare:
fondo patrimoniale comune
Le regole di gestione dell’eventuale fondo patrimoniale comune e la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare.
assunzione di decisioni
Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all’eventuale organo comune; possono prevedere:
- maggioranza semplice
- maggioranze qualificate,
eventualmente solo per alcune materie - unanimità dei partecipanti su tutte,
o anche su alcune decisioni
modalità
Come realizzare lo scopo comune e come misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva. Quali sono i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante.
organo comune
L’eventuale istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, le regole relative alla sua sostituzione.
durata, adesione e recesso
La durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.